Su quali principi si deve basare la Giustizia sportiva per assolvere alla sua funzione in un modo corretto?
Certamente sul rispetto e sull'applicazione delle norme sportive tecnico/disciplinari che costituiscono i riferimenti sulla base dei quali si debbono svolgere i processi sportivi che, a loro volta, si basano sulle normative stabilite dall'ordinamento giuridico sportivo.
Questi principi sono la base su cui si regge quella autonomia, propria della giustizia sportiva, riconosciuta dalle Leggi dello Stato.
Se questi due capisaldi non sono rispettati la "giustizia sportiva" viene meno alla sua funzione di giustizia.
Vediamo quali sono questi principi.
Deliberazione n. 1510-1511 Consiglio Nazionale CONI del 11 giugno 2014
PRINCIPI FONDAMENTALI degli STATUTI delle FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, delle Discipline Sportive Associate
7.4. Requisiti per rivestire cariche
4. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
15. Principio di giustizia sportiva
Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.
Deliberazione n. 1519 - Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014
PRINCIPI di GIUSTIZIA SPORTIVA
1. Scopi della giustizia sportiva1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
2. Principi del processo sportivo
1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
Deliberazione n. 1518 - Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014
CODICE della GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 26 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti dall’Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
Deliberazione n. 195 - Giunta Nazionale CONI del 21 luglio 2012
STATUTO della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Titolo IV - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA - Art. 35 - Organi di Giustizia e Disciplina2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo, in analogia con le norme dell'ordinamento statutale. ... omissis ...
3. I componenti degli organi di Giustizia federali nazionali e regionali devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti anche fra soggetti non tesserati alla FCI.
3. I componenti degli organi di Giustizia federali nazionali e regionali devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti anche fra soggetti non tesserati alla FCI.
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Queste sono le norme che regolano la Giustizia sportiva ed in particolare i requisiti per essere eletti o nominati negli Organi della Giustizia federale che nella FCI sono la Procura federale, la Commissione disciplinare nazionale e regionale, la Commissione d'Appello Federale, la Corte Federale.
Va sottolineato che, per quanto attiene ai Giudici sportivi nazionali e regionali, non é richiesto il requisito della laurea in giurisprudenza.
I principi della Giustizia sportiva stabiliscono che: "Tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo".
Questa basilare funzione di applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo é garantita nello svolgimento del processo sportivo quando non viene valutato, nell'elezione o nomina dei componenti degli Organi di Giustizia federale, il requisito di essere "in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo" stabilito dal Codice di Giustizia sportiva?
La risposta può essere solo NO nella maggioranza dei processi sportivi causa "ignoranza e difetto di competenza" (senso etimologico dei termini) della materia da parte di coloro che sono deputati ad emettere il giudizio.
Sovente si riscontrano giudizi emessi sulla base di norme diverse da quelle proprie dell'ordinamento sportivo che finiscono per rendere un "processo sportivo" ingiusto determinato dal fatto che il procedimento viene svolto con l'applicazione di normative proprie dell'ordinamento giuridico statuale anziché applicare quelle stabilite dell'ordinamento giuridico sportivo contravvenendo a quei "principi" su cui è basata l'autonomia funzionale della giustizia sportiva riconosciuta dalle Leggi dello Stato, come riportato nell'art. 1 dei Principi di Giustizia sportiva ( delibera 1519 del Consiglio Nazionale del CONI).
Ultima modifica di angelo francini il Dom Dic 07, 2014 10:05 am - modificato 2 volte.