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    La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà.

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    angelo francini
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    La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà. Empty La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà.

    Messaggio Da angelo francini Dom Dic 07, 2014 4:24 am

    Su quali principi si deve basare la Giustizia sportiva per assolvere alla sua funzione in un modo corretto?
    Certamente sul rispetto e sull'applicazione delle norme sportive tecnico/disciplinari che costituiscono i riferimenti sulla base dei quali si debbono svolgere i processi sportivi che, a loro volta, si basano sulle normative stabilite dall'ordinamento giuridico sportivo.
    Questi principi sono la base su cui si regge quella autonomia, propria della giustizia sportiva, riconosciuta dalle Leggi dello Stato.
    Se questi due capisaldi non sono rispettati la "giustizia sportiva" viene meno alla sua funzione di giustizia.
    Vediamo quali sono questi principi.
    Deliberazione n. 1510-1511 Consiglio Nazionale CONI del 11 giugno 2014

    PRINCIPI FONDAMENTALI degli STATUTI delle FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, delle Discipline Sportive Associate

    7.4. Requisiti per rivestire cariche
    4. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
    15. Principio di giustizia sportiva
    Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare i propri statuti e regolamenti ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.

    Deliberazione n. 1519 - Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014

    PRINCIPI di GIUSTIZIA SPORTIVA

    1. Scopi della giustizia sportiva
    1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.
    2. Principi del processo sportivo
    1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni, assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

    Deliberazione n. 1518 - Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014

    CODICE della GIUSTIZIA SPORTIVA

    Art. 26 - Nomina negli organi di giustizia federale e composizione degli stessi
    1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, o eletti dall’Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
    2. Salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione, possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
    a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
    b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
    c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
    d) notai;
    e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.
    3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della propria disciplina sportiva, il Consiglio federale ne individua il numero indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente.
    4. È in facoltà del Consiglio federale di articolare il Tribunale federale e la Corte federale di appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
    5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

    Deliberazione n. 195 - Giunta Nazionale CONI del 21 luglio 2012

    STATUTO della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

    Titolo IV - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA - Art. 35 - Organi di Giustizia e Disciplina
    2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo, in analogia con le norme dell'ordinamento statutale.  ... omissis ...
    3. I componenti degli organi di Giustizia federali nazionali e regionali devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti anche fra soggetti non tesserati alla FCI.

    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
    Queste sono le norme che regolano la Giustizia sportiva ed in particolare i requisiti per essere eletti o nominati negli Organi della Giustizia federale che nella FCI sono la Procura federale, la Commissione disciplinare nazionale e regionale, la Commissione d'Appello Federale, la Corte Federale.
    Va sottolineato che, per quanto attiene ai Giudici sportivi nazionali e regionali, non é richiesto il requisito della laurea in giurisprudenza.
    I principi della Giustizia sportiva stabiliscono che: "Tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo".
    Questa basilare funzione di applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo é garantita nello svolgimento del processo sportivo quando non viene valutato, nell'elezione o nomina dei componenti degli Organi di Giustizia federale, il requisito di essere "in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo" stabilito dal Codice di Giustizia sportiva?
    La risposta può essere solo NO nella maggioranza dei processi sportivi causa "ignoranza e difetto di competenza" (senso etimologico dei termini) della materia da parte di coloro che sono deputati ad emettere il giudizio.

    Sovente si riscontrano giudizi emessi sulla base di norme diverse da quelle proprie dell'ordinamento sportivo che finiscono per rendere un "processo sportivo" ingiusto determinato dal fatto che il procedimento viene svolto con l'applicazione di normative proprie dell'ordinamento giuridico statuale anziché applicare quelle stabilite dell'ordinamento giuridico sportivo contravvenendo a quei "principi" su cui è basata l'autonomia funzionale della giustizia sportiva riconosciuta dalle Leggi dello Stato, come riportato nell'art. 1 dei Principi di Giustizia sportiva ( delibera 1519 del Consiglio Nazionale del CONI).


    Ultima modifica di angelo francini il Dom Dic 07, 2014 10:05 am - modificato 2 volte.
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    La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà. Empty Re: La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà.

    Messaggio Da angelo francini Dom Dic 07, 2014 5:49 am

    Valutiamo un punto dolente dell'applicazione delle Norme dell'ordinamento giuridico sportivo:

    IL REGISTRO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI



    Deliberazione n. 1518 - Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014

    CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

    Art. 53 - Registri dei procedimenti
    3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.
    4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell’autore e della data dell’iscrizione o dell’annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.
    5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

    Deliberazione n. 1519 - Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014

    PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

    7. Registro delle sanzioni disciplinari
    In ottemperanza a quanto disposto nei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

    Deliberazione - Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014

    REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE e FUNZIONAMENTO della PROCURA GENERALE dello SPORT

    Articolo 8 - Casellario delle condanne sportive
    1. In applicazione del comma 3 dell’art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva è istituito presso la Procura generale il casellario delle condanne sportive, articolato in base alla denominazione del soggetto, fisico o giuridico, cui è stata inflitta la condanna da parte del competente organo della giustizia sportiva.
    2. L’annotazione delle condanne è subordinata alla loro definitività, salvo che l’organo che ha emesso la condanna non disponga diversamente con provvedimento specificamente motivato.

    Deliberazione n. 195 - Giunta Nazionale CONI del 21 giugno 2012

    STATUTO della FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

    Titolo IV - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA - Art. 35 - Organi di Giustizia e Disciplina
    6. ... omissis ...
    La FCI, con le modalità stabilite dal Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive adottate dagli Organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

    Deliberazione n. 96 - Giunta Nazionale CONI del  8 aprile 2014

    Regol. di GIUSTIZIA e DISCIPLINA della F.C.I.

    art. 26 Casellario federale e Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo
    1. Tutti i provvedimenti disciplinari vengono trascritti nel Casellario Disciplinare a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia e viene custodito presso la Segreteria stessa.
    2. Oltre ai soggetti interessati, gli Organi Federali hanno diritto, esclusivamente per esigenze del proprio ufficio, di esaminare il Casellario e di ottenere un certificato delle trascrizioni esistenti, previo pagamento della tassa federale.
    3. Eventuali controversie, saranno decise, su ricorso, dalla Commissione d'Appello Federale, che decide, inappellabilmente, in Camera di Consiglio.
    4. La FCI é tenuta ad effettuare l'inserimento dl provvedimento nel registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva di carattere disciplinare.

    * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    I Principi di Giustizia sportiva emanati dal CONI non prevedono, per le Federazioni Sportive Nazionali, la facoltà di istituire un Casellario dei sanzionati.
    Lo Statuto FCI prevede solamente l'obbligo di invio al Coni delle sanzioni passate in giudicate per l'inserimento nel Registro tenuto dalla Procura Generale dello Sport, registro che non é pubblico.

    Alla luce di queste piccole considerazioni perché la FCI e gli EPS, nonché la CONSULTA, hanno istituito un Registro pubblico, come si evince ai seguenti link:

    FCI: http://www.federciclismo.it/giustizia/cdfn.asp
    UISP: http://www.uisp.it/ciclismo/files/principale/Squalificati/Elenco%20squalificati%20new%2027-11-14.pdf
    ENDAS: http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/endasdoping.pdf
    CSAIn: http://csainciclismo.it/sanzionati
    ACSI: http://www.acsionline.it/settoreciclismo/2014-01-14-17-44-52
    CONSULTA: http://www.consultanazionaleciclismo.it/cnc/doping-normativa-e-sanzionati.aspx
    in violazione di quanto stabilito dall'art. 53 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva?
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    La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà. Empty Re: La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà.

    Messaggio Da Ospite Mar Dic 09, 2014 8:40 am

    Bel lavoro Angelo!
    L'ennesima conferma delle regole e regolamenti di facciata, quando sotto pressione si legifera anche senza averne i poteri ma, soprattutto, si legifera senza appropriate norme attuative e senza stabilire chi deve controllare o forse......serve sempre un delatore o il rompi.......di turno.
    Urge chiamare la TV, sembra l'unico modo per far intervenire d'ufficio

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    La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà. Empty Re: La GIUSTIZIA SPORTIVA sulla carta e nella realtà.

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